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Comitato Friulano difesa Osterie

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Riportiamo,di seguito il "Primo Statuto del Comitato Friulano per la difesa delle Osterie"

Tra i sottoscritti, come in autentica indicati e generalizzati, che pertanto assumono la veste di soci FONDATORI, viene con il presente costituito il "COMITATO FRIULANO PER LA DIFESA DELLE OSTERIE".
ll Comitato si prefigge di conseguire i propri scopi con ogni mezzo legalmente consentito e con il contributo finanziario e personale degli aderenti. La vita del Comitato sarà regolata dalle norme contenute nel seguente
 
                                  STATUTO

 Art. 1 - E’ istituito il "Comitato Friulano per la difesa delle Osterie".
 
                                Finalità e durata

Art. 2 - Il Comitato si prefigge di consentire le seguenti finalità:
scopi dichiarati del Comitato sono la salvaguardia del valore culturale, sociale dell’osteria intesa come luogo di civile convivenza. Il gusto del mangiare antico, la scelta dei vini e delle bevande, sono patrimonio e tradizione che non vanno persi pena la caduta di quei valori fondamentali su cui si basa la società friulana. Non solo alla civiltà del bere e del mangiare, il Comitato intende fare opera di proselitismo, ma anche, e con eguale forza, alla salvaguardia fisica ed ambientale dei luoghi dove questa civiltà si esprime, convinto che il tessuto sociale della città trae linfa vitale da ciò che, fin dai secoli passati, l’osteria ha rappresentato per la nostra comunità.

                                 Membri

Art. 3 - I membri del Comitato si distinguono in membri fondatori, ovvero tutti coloro che hanno partecipato alla stesura dell’atto costitutivo e che nello stesso sono nominalmente descritti, e membri ordinari.
La qualifica di membro ordinario viene conseguita, su domanda dell’interessato, a delibera dell'assemblea dei soci fondatori con maggioranza dei 2/3.
La domanda respinta non può essere riproposta prima di un anno dalla delibera negativa.

                                  Membri onorari

Art. 4 - Per particolari motivi di valore morale e sociale e di opportunità, la maggioranza assoluta dell’assemblea dei membri fondatori può conferire la qualifica di membro onorario a chiunque, su proposta di uno dei membri fondatori.

                                    Organi

Art. 5 - Gli organi del Comitato sono i seguenti: 
a) assemblea dei membri fondatori 
b) assemblea generale 
c) presidente 
d) segretario
e) giunta esecutiva 

Art. 6 - L’organo decisionale del Comitato e l’assemblea dei membri fondatori. Le decisioni all’interno dell’assemblea vengono prese a maggioranza semplice, fatte salve le maggioranze qualificate di cui ai punti 3, 4, e 11.
 
Art. 7 - Il Presidente, eletto dalla maggioranza dell’assemblea dei soci fondatori, avrà l’incarico di indire le riunioni dell’assemblea dei soci fondatori almeno una volta al mese ed indire l’assemblea generale almeno una volta all’anno. Avrà inoltre la rappresentanza del Comitato e la potestà di firma degli atti ufficiali del Comitato stesso. 

Art. 8 - L’Assemblea dei soci fondatori nomina al proprio interno una giunta esecutiva, di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario e quant’altri soci l’assemblea ritenga utili per il funzionamento del Comitato. La Giunta esecutiva avrà i più ampi poteri di ordinaria amministrazione senza necessità di consultare l’assemblea, mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione la delega alla Giunta verrà conferita dall’Assemblea dei soci fondatori a maggioranza semplice.

Art. 9 - L’Assemblea generale avrà il compito di indirizzare l’attività programmatica del Comitato di approvare il bilancio. In caso di contrasto tra indicazioni dell’Assemblea generale e decisioni dell’Assemblea dei soci fondatori, quest’ultima avrà l’obbligo di riesaminare le proprie decisioni, che in caso di conferma saranno comunque prevalenti sulle indicazioni dell’Assemblea generale.

Art. 10 - ll segretario è responsabile di ogni mansione organizzativa del Comitato, è sempre un membro dell’Assemblea dei soci fondatori e dovrà collaborare in stretto contatto con l’Assemblea stessa ed alle dipendenze del Presidente.

                                      Espulsione e recesso

Art. 11 - Sia i membri fondatori che i membri onorari possono essere espulsi dal Comitato per gravi atti di indisciplina ed inopportunità, con decisione inappellabile a maggioranza assoluta dell’Assemblea dei membri fondatori. Qualunque socio può recedere in qualsiasi momento dal Comitato, perdendo peraltro il diritto alla restituzione delle quote versate.

                                       Finanziamento
 
Art. 12 - l soci contribuiranno alla vita ed alla attività del Comitato con il versamento delle quote che saranno determinate dall’Assemblea dei soci fondatori. Tuttavia il Comitato potrà ricevere ogni sorta di donazione e contributo da terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche o enti pubblici, previa accettazione dell’AssembIea dei soci fondatori con delibera di maggioranza.

Art. 13 - Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge. 

 

E questo è il primo marchio:

 

 

 Mentre l'attuale (a colori)

 

.... e per non far un torto a qualcuno riportiamo anche il marchio del

"DUCATO DEI VINI FRIULANI"